15 Maggio 2026
D.Lgs 231/2001: ASPESI promuove il confronto sulle criticità e le prospettive della riforma
Magistrati, accademici e operatori economici a confronto a Milano sulle proposte di revisione della disciplina della responsabilità degli enti elaborate dal Tavolo tecnico del Ministero della Giustizia
Milano, 15 maggio 2026 - Si è svolto a Milano il convegno organizzato da ASPESI con Relatus Milano sulla riforma del d.lgs. n. 231 del 2001 che ha istituito la cd. “responsabilità para-penale” delle persone giuridiche. Sono intervenuti Giorgio Fidelbo, Presidente della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione e Presidente del Tavolo per la riforma della disciplina presso il Ministero della Giustizia, Eugenio Fusco Magistrato della Procura della Repubblica di Milano e Federico Consulich Ordinario di Diritto Penale all’Università di Torino, tutti specialisti della materia.
Fino al 2001 in Italia è sempre valso il principio che il reato può essere commesso solo dalla persona fisica perché la responsabilità penale può essere solo individuale. Per un’elaborazione giuridica insorta nel cammino dell’Unione Europea verso forme sempre più stringenti di legalità, soprattutto nell’esercizio dell’attività economica, si è progressivamente giunti a ritenere in dottrina che questo approccio tradizionale lasciasse scoperto uno spazio ampio di possibili illegalità in ambiti fondamentali della vita socio-economica e istituzionale della comunità, quando eventi delittuosi -pur reali- non assurgano al livello di reato della singola persona (magari per mancanza o non provabilità dell’elemento soggettivo del reato). Per questo motivo, è stato varato in Italia nel 2001 il d.lgs. 231 che, pur non introducendo una responsabilità penale degli enti (che sarebbe incostituzionale perché in violazione dell’art. 27 della Costituzione per il quale la responsabilità penale è sempre individuale), introduce un sistema sanzionatorio ad hoc per le persone giuridiche con caratteristiche simili (a cominciare dalla procedura) a quello penalistico.
Questa particolare e innovativa forma di responsabilità si determina solo se sono commessi da esponenti dell’ente e a suo vantaggio (non a vantaggio personale dell’autore del fatto-reato) dei particolari reati, originariamente legati a fatti di corruzione e nel tempo estesi ad altre fattispecie come i reati tributari, ambientali e infortunistica sul lavoro.
Le sanzioni -non essendo appunto una responsabilità penale- non possono essere detentive, ma pecuniarie e, soprattutto, interdittive, elemento che può condurre nei casi più gravi addirittura alla estinzione della persona giuridica (per fallimento, o liquidazione volontaria o coatta): pensiamo, ad esempio, a imprese edili che vivono di appalti pubblici e perdono le qualifiche per concorrervi.
Va precisato che la platea dei soggetti giuridici suscettibili di responsabilità para-penale ex-d.lgs.231 non è limitata a società e imprese, come comunemente si crede, perché qualsiasi persona giuridica pubblica o privata (fondazioni, enti, associazioni ecc.) può essere soggetta a questo tipo di responsabilità -e quindi di procedura sanzionatoria-, ma il caso delle società di capitali è quello di gran lunga più tipico e ricorrente. Per cui è importante che le aziende, sicuramente le maggiori ma anche quelle di medie dimensioni, si organizzino con appositi regolamenti interni e sistemi di controllo che -se effettivamente adottati e implementati- diventano esimenti per legge dalla responsabilità ex-231.
Nell’approssimarsi dei 25 anni di vigenza della cd.231, il Governo ha ritenuto di istituire un Tavolo tecnico presso il Ministero della Giustizia per la riforma di questa disciplina presieduto da Giorgio Fildebo, Presidente della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il Tavolo ha concluso i suoi lavori il 30 ottobre 2025 con una proposta contenente importanti innovazioni, quali la più precisa e certa configurazione delle cause della responsabilità, delle esimenti dalla stessa, l’introduzione di premialità per i comportamenti virtuosi ecc.
La proposta è stata illustrata nel convegno ASPESI personalmente dallo stesso Presidente Fidelbo, in un contraddittorio moderato da Marina Marinetti, Condirettore della rivista Economy -scelta per il grande rilievo economico della disciplina 231- con gli altri specialisti e con il Presidente nazionale di ASPESI, Federico Filippo Oriana. La conclusione del confronto - che ha evidenziato potenzialità e criticità della proposta di riforma - è stato che in ogni caso è importante che già in questa legislatura il Parlamento vari la riforma con una legge-delega ad evitare che le smagliature che hanno limitato l’applicazione della disciplina attuale si protraggano a tempo indeterminato.
Fino al 2001 in Italia è sempre valso il principio che il reato può essere commesso solo dalla persona fisica perché la responsabilità penale può essere solo individuale. Per un’elaborazione giuridica insorta nel cammino dell’Unione Europea verso forme sempre più stringenti di legalità, soprattutto nell’esercizio dell’attività economica, si è progressivamente giunti a ritenere in dottrina che questo approccio tradizionale lasciasse scoperto uno spazio ampio di possibili illegalità in ambiti fondamentali della vita socio-economica e istituzionale della comunità, quando eventi delittuosi -pur reali- non assurgano al livello di reato della singola persona (magari per mancanza o non provabilità dell’elemento soggettivo del reato). Per questo motivo, è stato varato in Italia nel 2001 il d.lgs. 231 che, pur non introducendo una responsabilità penale degli enti (che sarebbe incostituzionale perché in violazione dell’art. 27 della Costituzione per il quale la responsabilità penale è sempre individuale), introduce un sistema sanzionatorio ad hoc per le persone giuridiche con caratteristiche simili (a cominciare dalla procedura) a quello penalistico.
Questa particolare e innovativa forma di responsabilità si determina solo se sono commessi da esponenti dell’ente e a suo vantaggio (non a vantaggio personale dell’autore del fatto-reato) dei particolari reati, originariamente legati a fatti di corruzione e nel tempo estesi ad altre fattispecie come i reati tributari, ambientali e infortunistica sul lavoro.
Le sanzioni -non essendo appunto una responsabilità penale- non possono essere detentive, ma pecuniarie e, soprattutto, interdittive, elemento che può condurre nei casi più gravi addirittura alla estinzione della persona giuridica (per fallimento, o liquidazione volontaria o coatta): pensiamo, ad esempio, a imprese edili che vivono di appalti pubblici e perdono le qualifiche per concorrervi.
Va precisato che la platea dei soggetti giuridici suscettibili di responsabilità para-penale ex-d.lgs.231 non è limitata a società e imprese, come comunemente si crede, perché qualsiasi persona giuridica pubblica o privata (fondazioni, enti, associazioni ecc.) può essere soggetta a questo tipo di responsabilità -e quindi di procedura sanzionatoria-, ma il caso delle società di capitali è quello di gran lunga più tipico e ricorrente. Per cui è importante che le aziende, sicuramente le maggiori ma anche quelle di medie dimensioni, si organizzino con appositi regolamenti interni e sistemi di controllo che -se effettivamente adottati e implementati- diventano esimenti per legge dalla responsabilità ex-231.
Nell’approssimarsi dei 25 anni di vigenza della cd.231, il Governo ha ritenuto di istituire un Tavolo tecnico presso il Ministero della Giustizia per la riforma di questa disciplina presieduto da Giorgio Fildebo, Presidente della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il Tavolo ha concluso i suoi lavori il 30 ottobre 2025 con una proposta contenente importanti innovazioni, quali la più precisa e certa configurazione delle cause della responsabilità, delle esimenti dalla stessa, l’introduzione di premialità per i comportamenti virtuosi ecc.
La proposta è stata illustrata nel convegno ASPESI personalmente dallo stesso Presidente Fidelbo, in un contraddittorio moderato da Marina Marinetti, Condirettore della rivista Economy -scelta per il grande rilievo economico della disciplina 231- con gli altri specialisti e con il Presidente nazionale di ASPESI, Federico Filippo Oriana. La conclusione del confronto - che ha evidenziato potenzialità e criticità della proposta di riforma - è stato che in ogni caso è importante che già in questa legislatura il Parlamento vari la riforma con una legge-delega ad evitare che le smagliature che hanno limitato l’applicazione della disciplina attuale si protraggano a tempo indeterminato.

