14 Maggio 2026

La riforma del D.Lgs. 231/2001

Magistrati, accademici e operatori economici a confronto a Milano sulle proposte di revisione della disciplina della responsabilità degli enti elaborate dal Tavolo tecnico del Ministero della Giustizia

Si è svolto a Milano il convegno organizzato da ASPESI con Relatus Milano sulla riforma del d.lgs. n. 231 del 2001 che ha istituito la cd. “responsabilità para-penale” delle persone giuridiche. Sono intervenuti Giorgio Fidelbo, Presidente della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione e Presidente del Tavolo per la riforma della disciplina presso il Ministero della Giustizia, Eugenio Fusco Magistrato della Procura della Repubblica di Milano e Federico Consulich Ordinario di Diritto Penale all’Università di Torino, tutti specialisti della materia.

 

Fino al 2001 in Italia era sempre valso il principio che il reato può essere commesso solo dalla persona fisica perché la responsabilità penale può essere solo individuale. Per un’elaborazione giuridica insorta nel cammino dell’Unione Europea verso forme sempre più stringenti di legalità, soprattutto nell’esercizio dell’attività economica, si è progressivamente giunti a ritenere in dottrina che questo approccio tradizionale lasciasse scoperto uno spazio troppo ampio di possibili illegalità in ambiti fondamentali della vita socio-economica e istituzionale della comunità, quando eventi delittuosi -pur reali- non assurgano al livello di reato della singola persona (magari per mancanza o non provabilità dell’elemento soggettivo del reato). Per questo motivo, è stato varato in Italia nel 2001 il d.lgs. 231 che, pur non introducendo una responsabilità penale degli enti (che sarebbe incostituzionale perché in violazione dell’art. 27 della Costituzione per il quale la responsabilità penale è sempre individuale), introduce un sistema sanzionatorio ad hoc per le persone giuridiche con caratteristiche simili (a cominciare dalla procedura) a quello penalistico.

 

Questa particolare e innovativa forma di responsabilità si determina solo se sono commessi da esponenti dell’ente e a suo vantaggio (non a vantaggio personale dell’autore del fatto-reato) dei particolari reati, originariamente legati a fatti di corruzione e nel tempo estesi ad altre fattispecie come i reati tributari, ambientali e di infortunistica sul lavoro.

Le sanzioni -non essendo appunto una responsabilità penale- non possono essere detentive, ma pecuniarie e, soprattutto, interdittive, elemento che può condurre nei casi più gravi addirittura alla estinzione della persona giuridica (per fallimento, o liquidazione volontaria o coatta): pensiamo, ad esempio, a imprese edili che vivono di appalti pubblici e perdono le qualifiche per concorrervi.

 

Va precisato che la platea dei soggetti giuridici suscettibili di responsabilità para-penale ex-d.lgs.231 non è limitata a società e imprese, come comunemente si crede, perché qualsiasi persona giuridica pubblica o privata (fondazioni, enti, associazioni ecc.) può essere soggetta a questo tipo di responsabilità -e quindi di procedura sanzionatoria-, ma il caso delle società di capitali è quello di gran lunga più tipico e ricorrente. Per cui è importante che le aziende, sicuramente le maggiori ma anche quelle di medie dimensioni, si organizzino con appositi regolamenti interni e sistemi di controllo che -se effettivamente adottati e implementati- diventano esimenti per legge dalla responsabilità ex-231.

 

Nell’approssimarsi dei 25 anni di vigenza della cd.231, il Governo ha ritenuto di istituire un Tavolo tecnico presso il Ministero della Giustizia per la riforma di questa disciplina presieduto da Giorgio Fildebo, Presidente della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il Tavolo ha concluso i suoi lavori il 30 ottobre 2025 con una proposta contenente importanti innovazioni, quali la più precisa e certa configurazione delle cause della responsabilità, delle esimenti dalla stessa, l’introduzione di premialità per i comportamenti virtuosi ecc.

La proposta è stata illustrata nel convegno ASPESI personalmente dallo stesso Presidente Fidelbo, in un contraddittorio moderato da Marina Marinetti, Condirettore della rivista Economy -scelta per il grande rilievo economico della disciplina 231- con gli altri specialisti e con il Presidente nazionale di ASPESI, Federico Filippo Oriana.

 

Il Presidente Fidelbo ha ricordato il grande lavoro svolto dalla Commissione da lui coordinata e composta da espressioni diversificate e di alto livello di giuristi, magistrati, economisti con consultazioni plurime delle rappresentanze economiche. Le tesi erano varie e non sempre concordanti, ma si è ritenuto di mantenere questa responsabilità all’interno del processo penale per garantismo, di escludere i gruppi societari perché rischioso, di non escludere le piccole imprese dalla 231 perché potenzialmente criminogeno, di introdurre la discriminante della “tenuità del fatto” per eguaglianza con il processo penale alle persone fisiche. Circa l’adozione del “modello organizzativo” -non obbligatorio, ma che costituisce un’esimente dal reato se il modello è valido, quindi fortemente consigliato- si è esclusa per garantismo l’inversione dell’onere della prova sulla sua idoneità e anche in caso di adozione tardiva o di suo miglioramento post-factum si sono introdotte premialità perché il fine della 231 non è in primis punitivo, ma fondamentalmente preventivo.

 

Il Procuratore Dott. Eugenio Fusco, magistrato a Milano e specialista della materia, intravede luci ed ombre in questa riforma. Se fosse dipeso da lui sarebbe andato più a fondo perché il problema della 231 è, a suo modo di vedere, la sua insufficiente applicazione anche se ha sicuramente determinato in questi 25 anni un aumento della legalità dei comportamenti e del livello di compliance. Il fatto che quasi tutti i casi si riferiscano a grandi imprese non deve peraltro stupire, visto che la disciplina è stata creata in fondo proprio per le aziende di maggiori dimensioni.

 

Il Prof. Federico Consulich -Ordinario di Diritto Penale a Torino ed esperto della materia- ha sottolineato che esistono bellissime sentenze della Cassazione, ma ben pochi processi 231 arrivano alla Cassazione perché spesso si fermano prima, magari con patteggiamenti. I modelli 231 adottati dalle imprese spesso sono già vecchi al momento della loro adozione o lo diventano presto. Andrebbe meglio definito il concetto di “colpa dell’organizzazione” perché diversamente si rischia di banalizzare la problematica, come nel caso della responsabilità medica dove il giudizio si limita spesso al confronto tra protocollo e comportamento dell’operatore. In UK si è arrivati a ritenere in certi casi solo la “colpa dell’organizzazione”, ma poi le agencies offrono delle linee-guida, mentre in Italia nessuno le dà e quelle della Cassazione sono troppo generali. Per cui un miglioramento potrebbe derivare dall’impegno degli enti e delle associazioni del mondo economico (come Assonime) se queste si impegnassero ad elaborare linee-guide e modelli specifici e diversificati per le varie tipologie di aziende.

 

Federico Filippo Oriana, avvocato cassazionista e Presidente nazionale ASPESI, ha ricordato di quando 25 anni fa nel 2001 gli fu richiesto dall’ASPESI di svolgere una illustrazione della disciplina 231 appena varata e lo fece senza pregiudizi negativi, ma suggerendo caldamente alle società socie di adottare il modello organizzativo, mutuandolo dai vari format che venivano proposti dalle grandi associazioni nazionali come Confindustria e Assonime. Alla luce dell’esperienza di questi 25 anni, tuttavia, qualche dubbio sulla validità della disciplina gli è sorto ed è emerso anche dagli interventi dei tre specialisti che lo hanno preceduto.

 

In particolare, per i casi laddove l’interesse dell’imprenditore-persona fisica e della sua azienda praticamente coincidono (piccole e piccolissime imprese). Ma anche e soprattutto sulla efficacia dello strumento penalistico -con tutte le sue difficoltà e rischi applicativi- rispetto a quello che potrebbe offrire in alternativa ai fini della prevenzione degli abusi e delle omissioni (pensiamo ad esempio la sicurezza del lavoro e i disastri ambientali) un sistema di controllo amministrativo affidato ad agencies come l’Antitrust.

 

La conclusione del confronto - che ha evidenziato potenzialità e criticità della proposta di riforma - è stato che in ogni caso è importante che già in questa legislatura il Parlamento vari la riforma con una legge-delega ad evitare che le smagliature che hanno limitato l’applicazione della disciplina attuale si protraggano a tempo indeterminato.