25 Febbraio 2026
Milano, urbanistica e istanze rimediali
Milano, urbanistica e istanze rimediali
Importanti indicazioni dall’Avvocatura del Comune a difesa dei titoli edilizi
Il Comune Milano ha organizzato, insieme alla Città Metropolitana di Milano, due giornate di studi dedicate al governo del territorio e al ruolo della pianificazione urbanistica, tra livello locale e area vasta, un momento di confronto e approfondimento, anche alla luce dei cambiamenti normativi e delle nuove sfide legate alla rigenerazione urbana. Dopo il primo incontro del 17 febbraio sui Piani Attuativi, si è svolta il 23 febbraio a Palazzo Reale la giornata dedicata alle Istanze rimediali, uno spazio di dialogo operativo su criticità reali e soluzioni possibili.
Il Presidente Federico Filippo Oriana ha sintetizzato per i nostri Soci l’interessante intervento dell’Avv. Mandarano, Direttore dell’Avvocatura del Comune di Milano:
- ha elencato le norme che hanno cambiato il concetto di ristrutturazione edilizia, lanciando la R.U. a Milano (Riforma del Titolo V della Cost., Decreto 68/2013 e modifica normativa del 2016 che consentono di cambiare tutto, salvo la volumetria, DL 76/2020 che permette anche l'aumento di volumetria, PGT di Pisapia del 2012 che ha fissato in 15.000 mq la soglia per il P.A., PGT di Sala del 2019 che l'ha portata a 20.000 mq).
- ha rivendicato che il Comune di Milano ha seguito per la sua normativa attuativa (cd. secondaria) la giurisprudenza che lo riguarda DIRETTAMENTE, ossia Tar Lombardia e CdS per casi milanesi e fino alla pronuncia del GIP 21.1.25 era del tutto UNIVOCA (anche quella PENALE)
- ha sottolineato che il Comune si adegua al GIP con la delibera di Giunta del febbraio 2024 (la 199), ma NON mette in discussione i titoli già rilasciati (come molte forze avrebbero voluto)
- ha informato che sono attualmente pendenti 60 ricorsi al Tar contro i nuovi blocchi post-delibere e il Tar per molti ha già chiesto al Comune se l'area sia sufficientemente urbanizzata (buon segno... fa pensare che non confermerà l'obbligo generalizzato di PA)
- ha segnalato che i titoli rilasciati, essendo per il Comune assolutamente perfetti, non si possono sanare. Ma questo determina un rischio: che, se il processo penale su di essi si concludesse con una condanna si apra la strada per demolizione o confisca. Contro questa eventualità tragica, hanno trovato (come Avvocatura) una strada: una sentenza della CEDU del 2018 contro il sistema italiano, recepita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 146 dell'8.7.2021, per cui il Comune può integrare ex-post gli elementi mancanti rilevati dal giudice penale e salvare l'edificio (pur restando la condanna penale). Tre sentenze della Cass. Penale hanno già disposto così. L'istanza al Comune va fatta prima che la sentenza (anche d'Appello) passi in giudicato, ma ora il tempo c'è perché non siamo nemmeno al primo grado, per questo il Comune NON sollecita il ricorso alle misure rimediali, ma lascia libero il singolo operatore di scegliere tra le due strade.
Sottolineiamo l'importanza per la categoria degli sviluppatori e promotori immobiliari rappresentata da ASPESI di questa posizione tecnico-giuridica espressa dal Comune di Milano, ancora più significativa perché non viene dalla nostra parte (anche se l'ASPESI la condivide totalmente), ma da una parte che è stata chiamata nei processi in corso come "parte lesa".
Il Presidente Federico Filippo Oriana ha sintetizzato per i nostri Soci l’interessante intervento dell’Avv. Mandarano, Direttore dell’Avvocatura del Comune di Milano:
- ha elencato le norme che hanno cambiato il concetto di ristrutturazione edilizia, lanciando la R.U. a Milano (Riforma del Titolo V della Cost., Decreto 68/2013 e modifica normativa del 2016 che consentono di cambiare tutto, salvo la volumetria, DL 76/2020 che permette anche l'aumento di volumetria, PGT di Pisapia del 2012 che ha fissato in 15.000 mq la soglia per il P.A., PGT di Sala del 2019 che l'ha portata a 20.000 mq).
- ha rivendicato che il Comune di Milano ha seguito per la sua normativa attuativa (cd. secondaria) la giurisprudenza che lo riguarda DIRETTAMENTE, ossia Tar Lombardia e CdS per casi milanesi e fino alla pronuncia del GIP 21.1.25 era del tutto UNIVOCA (anche quella PENALE)
- ha sottolineato che il Comune si adegua al GIP con la delibera di Giunta del febbraio 2024 (la 199), ma NON mette in discussione i titoli già rilasciati (come molte forze avrebbero voluto)
- ha informato che sono attualmente pendenti 60 ricorsi al Tar contro i nuovi blocchi post-delibere e il Tar per molti ha già chiesto al Comune se l'area sia sufficientemente urbanizzata (buon segno... fa pensare che non confermerà l'obbligo generalizzato di PA)
- ha segnalato che i titoli rilasciati, essendo per il Comune assolutamente perfetti, non si possono sanare. Ma questo determina un rischio: che, se il processo penale su di essi si concludesse con una condanna si apra la strada per demolizione o confisca. Contro questa eventualità tragica, hanno trovato (come Avvocatura) una strada: una sentenza della CEDU del 2018 contro il sistema italiano, recepita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 146 dell'8.7.2021, per cui il Comune può integrare ex-post gli elementi mancanti rilevati dal giudice penale e salvare l'edificio (pur restando la condanna penale). Tre sentenze della Cass. Penale hanno già disposto così. L'istanza al Comune va fatta prima che la sentenza (anche d'Appello) passi in giudicato, ma ora il tempo c'è perché non siamo nemmeno al primo grado, per questo il Comune NON sollecita il ricorso alle misure rimediali, ma lascia libero il singolo operatore di scegliere tra le due strade.
Sottolineiamo l'importanza per la categoria degli sviluppatori e promotori immobiliari rappresentata da ASPESI di questa posizione tecnico-giuridica espressa dal Comune di Milano, ancora più significativa perché non viene dalla nostra parte (anche se l'ASPESI la condivide totalmente), ma da una parte che è stata chiamata nei processi in corso come "parte lesa".

