24 Marzo 2021

OSSERVAZIONI ASPESI (CONFEDILIZIA) RECEPITE NEL DDL UNIFICATO SULLA RIGENERAZIONE URBANA NELLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ASPESI sta lavorando, in coordinamento con Confedilizia, alla predisposizione degli emendamenti al ddl n. 1131 e connessi, recanti misure per la rigenerazione urbana, da trasmettere alla   Commissione Ambiente entro il termine di mercoledì 31 marzo alle 18.


 


Il ddl unificato oggetto di proposte emendative al Senato, oltre al mantenimento di un impianto generale già sostanzialmente molto positivo, ha già accolto diverse proposte formulate da ASPESI a seguito della consultazione intervenuta nell’ ottobre 2020. Sia introducendo integralmente correzioni e soppressioni puntuali elaborate ed avanzate da ASPESI, sia migliorando la formulazione di disposizioni sulle quali l’Associazione aveva avanzato riserve.


Si espongono le principali modifiche conseguenti alle osservazioni ASPESI:


 



  1. All’art.8 è stata accolta l’osservazione di ASPESI di inconferenza con la materia della Rigenerazione Urbana della previsione di destinazioni temporanee nei sedimi oggetto di interventi di Rigenerazione Urbana contenuta nel precedente punto h) dello stesso art.8

  2. Sempre all’art.8 è stato soppresso il vecchio punto h) che prevedeva l’obbligo di avere una quota di edilizia sociale in ciascun intervento immobiliare di recupero. Sostituito dalla nuova norma dell’art.12 punto 3. c) che rende chiaro che la quota obbligatoria di edilizia sociale sta nel piano comunale e non nel singolo intervento.

  3. Su richiesta dell’ASPESI è stato introdotto all’art. 10 punto 1 il termine di 6 mesi per i Comuni per varare il piano comunale di Rigenerazione Urbana.

  4. Sempre su richiesta ASPESI è stato tolto il vincolo alla realizzazione di edifici “multifunzionali” (v. vecchio art.10 punto 2).

  5. All’art. 11 punto 1) (che sostituisce il vecchio art.10 punto 3) è stato chiarito che i privati possono presentare ai Comuni proposte puntuali di intervento, non necessariamente piani complessivi di Rigenerazione Urbana. Ciò, oltre a definire meglio i rispettivi ruoli istituzionali dei soggetti pubblici e di quelli privati, determina la possibilità per ogni proprietario di proporre per la Rigenerazione Urbana la propria area, se dispone dei requisiti.

  6. E’ stato chiarito all’art. 12 punto b 1) (che sostituisce il vecchio art.10 punto b 5) che la eventuale realizzazione di edilizia per esigenze abitative temporanee legate a operazioni di Rigenerazione Urbana è a carico dei Comuni e non un obbligo degli investitori privati (come poteva sembrare dalla precedente formulazione).


Vi sono poi punti in cui le proposte di ASPESI sono state recepite in parte:


 



  1. Una previsione del vecchio art. 11 punto 6) preoccupava particolarmente il mondo immobiliare rappresentato da ASPESI-CONFEDILIZIA, ossia l’uso dell’IMU per penalizzare le aree dismesse. Si prevedeva nella vecchia formulazione che l’aliquota fosse aumentabile ad nutum dopo un solo anno di abbandono, senza nessuna considerazione dei motivi dell’inutilizzo (i più vari in un territorio difficile come quello italiano, talvolta si tratta di aree finite sott’acqua, talvolta sono aree terremotate….) e senza nessun criterio obiettivo, di talchè si sarebbe determinata una grave disparità di trattamento (che in Italia sfocia sempre nell’arbitrio e nella discriminazione tra chi ha il Sindaco o l’Assessore amico e chi no) tra Comune e Comune e anche all’interno dello stesso Comune. Orbene, il nuovo art.20, punto 8) prevede che la norma si applichi solo dopo 5 anni (invece di uno) di abbandono e che l’eventuale aumento debba essere applicato in modo “progressivo”. E’ sicuramente un passo in avanti, ma nettamente insufficiente perché non risolve i problemi di fondo -pratici e di principio- che questo meccanismo solleva.

  2. Relativamente all’obbligo di dotazione di parcheggi, ASPESI criticava la precedente formulazione (art.14 punto 6) perché riduceva di solo il 10% l’obbligo di loro creazione nelle nuove realizzazioni in regime di Rigenerazione Urbana, per di più vincolata alla corresponsione al Comune di somma pari al valore medio di mercato di un posto auto in quella zona. Osservava l’ASPESI che questo meccanismo della dotazione obbligatoria di posti auto ha avuto la sua ragione e ha sostanzialmente funzionato in un’ottica urbanistica di oltre 30 anni fa, ossia in un contesto profondamente cambiato, ad esempio, in termini di utilizzo dell’automobile privata. La nuova formulazione (art. 21 punto 3) eleva significativamente la percentuale di riduzione ammessa portandola al 50%, ma mantiene l’obbligo di monetizzazione dei posti auto non realizzati con un meccanismo che appare molto oneroso. L’ ASPESI insisterà per la soppressione dell’obbligo realizzativo, o quantomeno per l’adozione di criteri di monetizzazione meno onerosi.