08 Maggio 2024

Disegno di legge 1122 - "Disposizioni in materia di rigenerazione urbana"

È stato presentato il 29 aprile un nuovo disegno di legge in materia di rigenerazione urbana. Di iniziativa dei senatori DE PRIAMO, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI e SALVITTI, il testo è composto da 28 articoli illustrativi dei principi, delle risorse e degli incentivi.

Tra questi, all’art. 6 il ddl prevede cheAl fine di rafforzare l’efficacia degli interventi, l’impiego delle risorse pubbliche nel Piano comunale e intercomunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla qualità urbana e ambientale, deve operare in sinergia con le risorse del settore pri­vato”.
 
E prosegue:
 
“Relativamente alla parte materiale, nel rispetto dei principi e delle finalità della pre­sente legge, sono sempre consentiti i se­guenti interventi di rigenerazione urbana re­alizzati da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilita­tivo:
  1. a) interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), e dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  2. b) cambi di destinazioni d’uso tra le di­ verse categorie funzionali previste dagli stru­menti urbanistici generali, indipendente­ mente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi d’uso all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23-ter del ci­ tato testo unico di cui al decreto del Presi­ dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono consentiti sempre;
  3. c) interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti;
  4. d) interventi di rigenerazione degli ambiti urbani quali aree e isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrut­turale della mobilità e dei servizi.
 
  1. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 
  1. Gli interventi di rigenerazione urbana comportanti la demolizione e la ricostruzione anche parziale dei fabbricati, ovvero la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, beneficiano di un incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, soggetta a demolizione.
 
  1. Gli interventi diretti di rigenerazione urbana devono perseguire le seguenti finalità:
  2. a) migliorare lo standard di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia,
  3. b) favorire gli interventi di consolida­ mento antisismico degli edifici;
  4. c) migliorare le prestazioni di isola­ mento acustico degli edifici; d) favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.
  5. Nei casi di interventi diretti di rigenerazione comportanti la demolizione e la ri­ costruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita, nei limiti delle di­ stanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di se­ dime ai fini del rispetto delle distanze mi­ nime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati an­ che con ampliamenti fuori sagoma dell’edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle altezze massime di cui all’articolo 8 del medesimo decreto.