31 Gennaio 2024

Urbanistica. Superamento degli standard minimi

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità di stabilire, negli strumenti urbanistici, standard diversi da quelli previsti dal D.M. 1444/1968.
La controversia riguardava la disciplina urbanistica - prevista dal Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato dal Comune - di un’ampia area di proprietà occupata da insediamenti produttivi dismessi o sottoutilizzati, per i quali il piano prevedeva la reindustrializzazione moderna con esercizi commerciali, esercizi pubblici, artigianato e terziario.
In particolare, il PGT aveva previsto una cospicua dotazione di aree standard, pari al 55% della superficie complessiva del compendio, rispetto alla previsione di legge (stabilita in non meno del 10% della superficie destinate agli insediamenti industriale o assimilati), prevista dall’art. 5, D.M. 1444/1968.
Nel giudizio di primo grado, il giudice aveva annullato questa specifica previsione del PGT, ritenendo che la sovrabbondanza del fabbisogno degli standard non fosse stata adeguatamente motivata.
Il Comune invece sosteneva che il PGT è autonomo nello stabilire il fabbisogno della dotazione dello standard senza dover partire dai minimi del D.M. 1444/1968.
In proposito il Consiglio di Stato, sent. 18/12/2023, n. 10965, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il sovradimensionamento degli standard minimi di cui al D.M. 02/04/1968, n. 1444se sufficientemente contenuto, non necessita di una apposita giustificazione urbanistica, rientrando nell’ambito della discrezionalità della Amministrazione la possibilità di scostamento dagli stessi (C. Stato 04/12/1998, n. 1732).
In questo senso, le uniche evenienze, che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono date dal superamento degli standards minimi di cui al D.M. 02/04/1968, n. 1444 con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree, dalla lesione dell'affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione e, infine, dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (C. Stato 08/05/2017, n. 2089).
Nel caso in esame, secondo il Consiglio, la previsione dello standard pari al 55% della superficie complessiva del compendio non poteva considerarsi uno scostamento “sufficientemente contenuto” e dunque avrebbe dovuto avere una motivazione più incisiva rispetto a quella ricostruibile dal complessivo testo del PGT, essendo previsione che supera quanto indicato dall’art. 5 del D.M. 02/04/1968, n. 1444.
In conclusione, i giudici hanno respinto l’appello del Comune, rimanendo salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi successivamente con adeguata motivazione.