30 Ottobre 2024

Accertamento di compatibilità paesaggistica e silenzio assenso: le indicazioni della Sopraintendenza per la Città Metropolitana di Milano alla luce del Salva Casa
 

Lo Studio Belvedere & Partners segnala che con la nota del 18 settembre 2024, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano ha fornito indicazioni a valle delle novità introdotte al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo Unico dell’Edilizia”) dal c.d. “Salva Casa” (Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito e modificato con la Legge 24 luglio 2024, n. 105). In particolare, l’articolo 36-bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal “Salva Casa”, coordina il procedimento di accertamento di conformità edilizia con quello di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del Codice dei beni culturali.

In particolare, l’articolo 36-bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal “Salva Casa”, coordina il procedimento di accertamento di conformità edilizia con quello di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del Codice dei beni culturali.
 
Con riferimento all’articolo 36-bis, la Soprintendenza ha precisato che:
  • per le richieste di accertamento di compatibilità paesaggistica presentate dal 28 luglio 2024 (data di entrata in vigore del “Salva Casa”), la Soprintendenza si avvarrà, laddove possibile, del meccanismo del silenzio assenso previsto dall’articolo 36-bis
Di conseguenza, decorsi infruttuosamente 90 giorni dal ricevimento, da parte della Soprintendenza, della richiesta di parere di compatibilità paesaggistica, quest’ultima sarà ritenuta accertata;
  • l’applicazione del silenzio-assenso rimane invariata per le richieste alla Soprintendenza di pareri obbligatori legati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate (di cui rispettivamente all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e all’articolo 11 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31).