04 Dicembre 2025

Approvato il “DDL semplificazioni”: importanti novità nel real estate

Belvedere & Partners

Lo Studio Legale Belvedere & Partners segnala che  lo scorso 26 novembre, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” (DDL Semplificazioni), al momento in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Già vagliato dal Senato nella seduta dell’8 ottobre 2025, il DDL Semplificazioni introduce rilevantissime novità riguardanti, tra l’altro, il diritto amministrativo, l’edilizia e la circolazione dei beni immobili provenienti da donazione.
 
Per quanto attiene all’edilizia e agli aspetti di diritto amministrativo, la legge prevede:
  • la riduzione, da 12 a 6 mesi, del termine entro il quale un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio dalla Pubblica Amministrazione, ferma restando la possibilità di annullamento in autotutela oltre il termine di 6 mesi nei casi di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato;
  • l’estensione del silenzio-assenso alle domande di permesso di costruire per interventi su immobili vincolati, nei casi in cui per l’intervento siano già stati acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa e rilasciati dalle autorità competenti;
  • l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7-ter, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026 volti alla creazione o alla riqualificazione e all'ammodernamento degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo (ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), realizzati dai soggetti beneficiari delle risorse di cui al comma 1 dell’art. 14 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (ossia da soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo o termali, gestiscono strutture turistico-ricettive o gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e siano beneficiari dei contributi volti a sostenere la realizzazione degli interventi stessi di cui all’art. 14 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95).
 
Dunque, gli interventi in questione sono sempre consentiti con SCIA, possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente e sono sempre consentiti sugli edifici che abbiano destinazione d’uso residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale o commerciale, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d’uso.
Non solo.
Al mutamento di destinazione d’uso degli edifici, funzionale all’impiego di tali immobili per le finalità indicate, si applica la disciplina prevista dall’articolo 23 ter del D.P.R. n. 380/2001, per le singole unità immobiliari.
Dunque, il mutamento di destinazione d'uso è sempre consentito (ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni), non è assoggettato al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. In ogni caso, i soggetti beneficiari sono chiamati a stipulare con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d’uso dell’immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell’immobile, a mitigare l’incremento del carico urbanistico.
  • la possibilità, per le strutture alberghiere, di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedime stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull’occupazione della sede stradale;
  • la  proroga fino al 30 giugno 2027 del termine stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l’installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale.
 
Tra le più importanti novità introdotte dalla legge, si segnalano quelle in materia di donazione.
La riforma, fortemente sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato, in sintesi:
  • elimina la possibilità, per gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla donazione medesima nella loro quota di legittima, di agire anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene. Naturalmente, non scompare la tutela dei legittimari che vantano un diritto di credito direttamente nei confronti del donatario.
  • rafforza le garanzie creditizie: gli istituti di credito potranno ora accettare senza particolari problemi gli immobili provenienti da donazione quale garanzia ipotecaria.
  • semplifica l’accettazione dell’eredità.
 Cliccare qui  per prendere visione del testo del “DDL Semplificazioni”.