07 Febbraio 2024

Approvato in prima lettura il Dl sulle agevolazioni fiscali in materia edilizia (C. 1630)

Mercoledì 31 gennaio, nella parte pomeridiana della seduta, la Camera ha approvato il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 1630). Il provvedimento, su cui in Commissione Finanze erano stati respinti o ritirati tutti gli emendamenti presentati, passa all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
Il relatore, on. Guerino Testa, nel suo intervento illustrativo, ha evidenziato come il decreto legge tragga “le sue origini dall'esigenza di ascoltare le famiglie e i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri rientranti nella disciplina dell'oramai più che famoso incentivo fiscale del superbonus 110, a condizione che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento alla data del 31 dicembre scorso”.
Il provvedimento si compone di 4 articoli:
  • l'articolo 1 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto superbonus per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso. Il comma 2 riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo. Il comma 3 prevede la compensazione degli effetti finanziari di tale contributo stabilendo che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali.
  • l'articolo 2, al comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi i piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per i quali non sia stato richiesto prima del 30 dicembre dell'anno scorso il relativo titolo abilitativo. A partire dalla data dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 212, le disposizioni appena ricordate si applicano esclusivamente agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi. Il successivo comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  • l'articolo 3 prevede una nuova disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le norme in esame restringono dal 30 dicembre 2023 l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi a oggetto scale, rampe, installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Inoltre, per usufruire delle detrazioni delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati tramite il cosiddetto bonifico parlante.
  • l’articolo 4 si occupa dell’entrata in vigore del provvedimento.