17 Marzo 2021

DDL SULLA RIGENERAZIONE URBANA

Governo

Il 10 marzo scorso è stato raggiunto l’accordo in Senato sul nuovo testo base di disegno di legge sulla rigenerazione urbana


INCENTIVI FISCALI



  • gli interventi di rigenerazione urbana, realizzati anche con demolizione e successiva ricostruzione degli edifici, saranno incentivati con l’Ecobonus, il sismabonus e, ove possibile, il Superbonus 110%.

  • l'acquisto di unità immobiliari residenziali in classe energetica A o B, cedute dalle imprese in seguito agli interventi previsti dal Piano comunale di rigenerazione urbana, sarà agevolato con una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata;

  • negli ambiti urbani interessati dalla rigenerazione urbana sarà consentita, in deroga agli strumenti urbanistici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti e di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti. Saranno possibili ampliamenti fino al 10% della cubatura finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno. Si potranno, inoltre, realizzare terrazzi adiacenti alle unità residenziali nel rispetto delle normative sulle distanze. Tutti questi interventi potranno 'prendere' Ecobonus, Sismabonus, Superbonus 110% e detrazione Iva 50% a condizione che, dopo i lavori, gli edifici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50% i consumi degli edifici ai sensi del d.lgs. 192/2005;

  • per tutta la durata degli interventi previsti dal Piano comunale di rigenerazione urbana, gli immobili interessati non dovranno pagare l’imposto municipale propria (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI). Al contrario, i Comuni potranno elevare fino allo 0,2% l’IMU sugli immobili inutilizzati o incompiuti da oltre 5 anni;

  • previste semplificazioni in materia di distanze tra edifici.


FONDO NAZIONALE DA 500 MILIONI DI EURO. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9.


Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:



  1. a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;

  2. b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

  3. c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;

  4. d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

  5. e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.

  6. f) per l’assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall’applicazione degli esoneri e/o riduzione degli oneri di urbanizzazione;

  7. g) per specifiche disposizioni che riguardino edilizia abitativa convenzionata.


BANDI REGIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione del Programma di cui all'articolo 4, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.


BANCA DATI DEL RIUSO. I comuni, singoli o associati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:



  1. a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;

  2. b) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.


 


CONCORSI DI PROGETTAZIONE


concorsi si svolgeranno in due livelli successivi, il primo finalizzato ad acquisire un'idea progettuale, il secondo ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. I successivi livelli di progettazione saranno affidati al vincitore o ai vincitori del concorso.


Alla luce del nuovo testo unificato l’Associazione sta valutando se aggiornare tecnicamente le proposte trasmesse al Governo a seguito della recente audizione