18 Settembre 2020

Demolizione ricostruzione: non e' sempre ristrutturazione

TAR

L’intervento edilizio implicante la demolizione di due preesistenti edifici, l’uno a uso residenziale e l’altro a destinazione artigianale, con ricostruzione di due nuovi fabbricati a uso abitativo, ciascuno dei quali composto da quattro unità abitative, è una nuova costruzione e non una mera ristrutturazione, con conseguente debenza degli oneri di urbanizzazione.


Lo ha stabilito una sentenza del TAR Veneto del 20 settembre. Ciò in ragione delle caratteristiche che esso presenta e, in particolare: dell’aumento delle unità abitative (da 2 a 8), dell’aumento della superficie lorda di pavimento, delle variazioni planovolumetriche, della sagoma, delle altezze e del numero di vani abitabili.


E del resto, se la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegarsi, sul piano eziologico, al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24; altresì Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12), deve anche rilevarsi che, nel caso di specie, la creazione di sei nuove unità abitative appare idonea a determinare, ragionevolmente, quell’aumento di carico urbanistico che costituisce il presupposto del carattere oneroso degli interventi di trasformazione del territorio.