31 Luglio 2019

Ecobonus - Applicabilita' interventi di societa' immobiliari su edifici locati - Cass. n.19815/2019

Corte di Cassazione

La sentenza 23 luglio 2019 n.19815 della Suprema Corte si esprime sull’applicabilità della detrazione del 55% (oggi 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti nell’ipotesi di un intervento eseguito da una società su un immobile concesso in locazione.


Secondo l’art.2 del D.M. attuativo, il beneficio spetta a:



  1. persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, ossia società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art.2, co.1, lett. a, del D.M. 19 febbraio 2007);

  2. soggetti titolari di reddito d’impresa,che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art.2, co.1, lett. b, del D.M. 19 febbraio 2007).


L'Agenzia delle Entrate tramite un suo orientamento restrittivo ha riconosciuto la detrazione solo sugli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa escludendo dai benefici fiscali gli immobili locati a terzi da parte delle imprese, sia strumentali che abitativi, oltre agli immobili “merce” (beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa) di imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare.


Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ora sancisce che nell’ipotesi di un intervento eseguito da una società di gestione su un immobile concesso in locazione a terzi, debba essere riconosciuta l’applicabilità dell’ecobonus sulla base del seguente principio di diritto:


«Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi».


Non riconoscendo le limitazioni poste precedentemente dall’Agenzia delle Entrate l'interpretazione della Suprema Corte presuppone una prossima pronuncia ufficiale da parte dell'Agenzia a conferma dell’applicabilità dell’ecobonus per gli immobili delle società locati a terzi.