20 Novembre 2025

Emendamento di Fratelli d’Italia per la riapertura del condono del 2003

La proposta di Fratelli d’Italia riguarda la riapertura della sanatoria edilizia del 2003 nell’ambito della nuova legge di bilancio.  L’emendamento presentato dai senatori di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti e Domenico Matera, propone infatti la riapertura dei termini dell’ultimo condono edilizio, introdotto nel 2003 con l’articolo 32 del decreto-legge 269/2003Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici che  con i commi da 26 a 50 prevedeva la possibilità di sanare opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, con limiti volumetrici e territoriali precisi.
Secondo il partito, non si tratterebbe di un nuovo condono, ma della possibilità di completare un percorso interrotto più di vent’anni fa. All’epoca, infatti, molte persone avevano presentato domanda e pagato gli oneri richiesti, ma rimasero comunque escluse a causa di errori amministrativi o perché alcune Regioni — come la Campania — non recepirono pienamente la normativa nazionale.
La proposta prevede comunque dei limiti: gli edifici costruiti in “zone rosse”, cioè aree ad alto rischio idrogeologico o comunque pericolose, sarebbero esclusi. Inoltre, l’eventuale riapertura della sanatoria non sarebbe automatica: ogni Regione dovrebbe approvare una propria legge attuativa, decidendo criteri, modalità e limiti.
L’obiettivo dichiarato da FdI sarebbe dunque quello di “sanare ingiustizie del passato”, permettendo la regolarizzazione di costruzioni che, in teoria, erano già sanabili secondo il quadro normativo del 2003.
Come nel caso della Regione Campania dove Antonio Bassolino decise di non applicare il condono edilizio introdotto dal decreto-legge 269/2003 impugnando la normativa statale davanti alla Corte Costituzionale.
La Consulta intervenne poco dopo con tre sentenze — la 196/2004, la 198/2004 e la 199/2004 — chiarendo che alcune parti dell’articolo 32 del decreto statale erano effettivamente illegittime, perché non lasciavano ai territori un margine sufficiente per regolamentare la materia edilizia. Allo stesso tempo, però, dichiarò incostituzionali anche le norme campane che avevano escluso del tutto l’applicazione del condono. In particolare, la sentenza 196/2004 ridisegnò l’impianto della sanatoria: riconobbe alle Regioni un ruolo più ampio nel determinare i limiti volumetrici e le tipologie di abusi sanabili, ma confermò la validità del condono nazionale. Nel frattempo migliaia di cittadini campani - che avevano presentato istanza e versato le somme previste  - si ritrovarono nell’impossibilità di completare la procedura, a differenza dei cittadini delle altre regioni dove il condono era andato avanti senza interruzioni.
 Di seguito una sintesi degli interventi sanabili
 Tipologie di abuso sanabili (allegato 1)
Tipologia
Descrizione
Dove sanabile
N. 1-2-3
• opere in assenza di titolo
• opere difformi dal titolo
• ristrutturazioni in assenza/difformità

Tutto il territorio nazionale (anche aree vincolate)
N. 4-5-6
• restauro e risanamento conservativo
• manutenzione straordinaria
• opere non valutabili in mc/mq

Aree vincolate (solo se previsto da legge regionale)
 Opere escluse dal condono (comma 27)
Causa esclusione
Dettaglio
A)        condanne penali
Opere eseguite da condannati per art. 416-bis (mafia), 648-bis, 648-ter (riciclaggio)
B) rischio sismico
Impossibilità di adeguamento antisismico secondo opcm 3274/2003
C) aree demaniali
Su aree stato/enti pubblici senza concessione onerosa
D) aree vincolate
Su aree con vincolo paesaggistico, idrogeologico, parchi se: • vincolo esistente prima dell’opera • opera in assenza titolo o difformità • contrasto con norme urbanistiche
E) monumenti
Immobili dichiarati monumento nazionale o di particolare interesse