31 Luglio 2024

Il DL Salva Casa è legge
 

L’Assemblea del Senato mercoledì 24 Luglio 2024 si è riunita nella 211ª Seduta pubblica. Con 106 voti a favore, 68 contrari e un astenuto, è stata rinnovata la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 1197 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
Come segnalato dallo Studio Belvedere & Partner, queste in sintesi le principali novità:
  • viene consentito il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalle leggi regionali, anche in deroga alle distanze minime tra edifici e dai confini (articolo 2-bis);
  • viene ampliato ulteriormente il perimetro dell’edilizia libera, includendovi anche le pergole bioclimatiche (articolo 6);
  • “ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile” e “ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso” (articolo 9-bis);
  • il mutamento di destinazione d’uso si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie e se comporta interventi classificati come edilizia libera (articolo 23-ter);
  • ai fini dell’agibilità, l’altezza minima abitabile è ridotta a 2,4 m, mentre la dimensione minima abitabile dei monolocali è ridotta a 20 mq per una persona e a 28 mq per due persone (articolo 24);
  • il Comune può prorogare il termine per provvedere alla demolizione dell’opera abusiva fino ad un massimo di 240 giorni nei casi di serie comprovate esigenze di salute o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico (articolo 31);
  • la tolleranza costruttiva viene estesa fino al 6% per gli immobili con superficie inferiore a 60 mq (articolo 34-bis);
  • viene estesa anche alle variazioni essenziali la nuova disciplina dell’istituto dell’accertamento di conformità prevista per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività (articolo 36-bis);
  • viene innalzata la sanzione pecuniaria prevista per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (articolo 37).
Infine, è stato introdotto l’articolo 34-ter che consente la regolarizzazione di varianti in corso d'opera realizzate in parziale difformità dal titolo abilitativo rilasciato prima del gennaio 1977, mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e pagamento di una sanzione pecuniaria.
I Gruppi di maggioranza hanno sostenuto che il decreto rappresenta una misura necessaria per aggiornare e rendere conforme il patrimonio edilizio italiano: il provvedimento punta a risolvere piccole difformità senza compromettere la legalità degli edifici, facilitando la modernizzazione e migliorando l'efficienza abitativa. I senatori di opposizione hanno criticato il provvedimento in quanto favorisce sanatorie piuttosto che incentivare miglioramenti strutturali duraturi; lungi dal risolvere le vere emergenze abitative e promuovere il recupero edilizio e la sicurezza antisismica, il decreto si limita a permettere condoni edilizi. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha quindi posto la questione di fiducia, a nome del Governo, sull'approvazione, senza emendamenti, dell'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del dl n. 69, nel testo approvato dalla Camera.
Il provvedimento, unitamente al testo coordinato, è stato pubblicato sulla G.U. n. 175 del 27 luglio 2024, come Lg. n. 105 del 24/07/2024. Vediamo ora più nel dettaglio i contenuti.