15 Luglio 2021

Imu sospesa e rata rimborsata per i proprietari colpiti dal blocco degli sfratti: accolto l'emendamento presentato con Confedilizia

Agenzia delle Entrate

Esenzione totale da Imu per il 2021 per le persone fisiche che hanno ottenuto un provvedimento di convalida di sfratto per morosità prima e dopo il 28 febbraio 2020, con sospensione dello stesso fino a giugno 2021 o fino a settembre ovvero dicembre 2021. E’ quanto prevede l’emendamento al decreto Sostegni-bis approvato in commissione Bilancio alla Camera e presentato da Confedilizia con il pieno sostegno di ASPESI. Peraltro, poiché il termine dell'acconto (16 giugno) è già scaduto, i contribuenti che hanno pagato avranno diritto al rimborso con modalità da stabilirsi con un decreto del ministero dell'Economia.


Qui di seguito il testo:


 


Art. 4-bis.


(Modificazioni al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)


 


  1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente: «Art. 6-novies. – (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). – 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.


 


   2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.


   3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai soggetti locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l'8 marzo 2020».