05 Giugno 2024
IN VIGORE IL DL “SALVA CASA”
IN VIGORE IL DL “SALVA CASA”
Lo Studio Legale Belvedere & Partners
Lo Studio Legale Belvedere & Partners informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2024 il Decreto-legge n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, noto come “Piano Salva Casa”.
Tale provvedimento apporta rilevanti modifiche al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia) concernenti, tra l’altro:
Al seguente link il Testo del D.P.R. 6 giugno 2001 (negli articoli modificati) coordinato con le modifiche apportate dal Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 e della relativa relazione illustrativa.
Tale provvedimento apporta rilevanti modifiche al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia) concernenti, tra l’altro:
- l’edilizia libera, riconducendo sotto tale regime le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici che non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici (articolo 6);
- lo stato legittimo degli immobili, prevedendo che, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo, sia sufficiente il riferimento all’ultimo titolo edilizio che riguarda l’intero immobile e che assumano rilevanza i titoli ottenuti in sanatoria (articolo 9 bis);
- il mutamento di destinazione d’uso, prevedendo in particolare che il mutamento della destinazione d’uso senza opere della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito (articolo 23 ter);
- gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, prevedendo che i Comuni possano, ricorrendo le condizioni specificate nell’articolo, alienare i beni e l’area di sedime acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive (articolo 31);
- gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, con l’aumento delle sanzioni previste in caso di “fiscalizzazione” dell’abuso (articolo 34);
- le tolleranze costruttive ed esecutive, prevedendo un sistema graduale (che varia tra il 2% e il 5% in modo inversamente proporzionale alla superficie dell’unità immobiliare), che sostituisce la percentuale fissa del 2% di tolleranza costruttiva per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 (articolo 34 bis).
Al seguente link il Testo del D.P.R. 6 giugno 2001 (negli articoli modificati) coordinato con le modifiche apportate dal Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 e della relativa relazione illustrativa.