09 Luglio 2026

La Corte dei Conti sul caso Park Towers: esclusa la responsabilità amministrativa in un quadro normativo non univoco

Sentenza 106/2026

La Corte dei Conti della Lombardia, nel caso Park Towers, ha escluso il danno erariale e la colpa grave dei funzionari comunali, rilevando come il quadro normativo e interpretativo fosse tutt'altro che univoco e come l'operato degli uffici fosse coerente con prassi amministrative e indirizzi allora vigenti.  La sentenza 106/2026 depositata lo scorso 30 giugno non è una decisione che riguarda soltanto tre dipendenti pubblici. È un ulteriore tassello che conferma quanto ASPESI sostiene da tempo: non si può trasformare in illecito ciò che per anni è stato considerato legittimo dalle amministrazioni, dai professionisti e dagli operatori che hanno agito facendo affidamento sulle norme e sulle interpretazioni disponibili.
La sentenza n. 106/2026 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, depositata il 30 giugno scorso, rappresenta un passaggio di particolare interesse nel dibattito giuridico che riguarda gli interventi di rigenerazione urbana realizzati a Milano.
La Corte ha infatti rigettato la domanda della Procura contabile, escludendo sia la sussistenza di un danno erariale risarcibile sia, soprattutto, la configurabilità della colpa grave in capo ai funzionari comunali coinvolti nell'istruttoria del progetto Park Towers.
L'aspetto di maggiore rilievo della decisione risiede nel criterio utilizzato per valutare la condotta dei dipendenti pubblici. Applicando il nuovo articolo 1 della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, il Collegio afferma che la colpa grave presuppone una "violazione manifesta" delle norme applicabili, da accertare tenendo conto anche del grado di chiarezza del quadro normativo e interpretativo.
Nel caso di specie, la Corte osserva che la disciplina della demolizione e ricostruzione, profondamente modificata dal decreto-legge n. 76/2020, era caratterizzata da una significativa stratificazione normativa e da orientamenti interpretativi non ancora consolidati. Proprio tale contesto escludeva la possibilità di qualificare come manifestamente illegittima la scelta amministrativa adottata dagli uffici comunali.
La sentenza attribuisce inoltre rilievo alle direttive interne del Comune di Milano, agli indirizzi ministeriali emanati dopo la riforma del 2020 e alla prassi amministrativa formatasi in quegli anni, evidenziando come i funzionari abbiano operato in coerenza con l'assetto interpretativo allora vigente e senza discostarsi da criteri applicativi consolidati all'interno dell'amministrazione.
Di particolare interesse è anche il passaggio dedicato al cosiddetto "modello milanese". La Corte chiarisce che gli interventi di maggiore complessità non si fondavano esclusivamente sulla presentazione di una SCIA, ma erano subordinati anche all'approvazione di un atto unilaterale d'obbligo mediante un provvedimento amministrativo espresso. Tale procedimento, secondo la ricostruzione accolta dalla sentenza, assicurava un controllo preventivo dell'amministrazione sull'intervento edilizio, avvicinando la disciplina applicata a quella del permesso di costruire pur nell'ambito della SCIA alternativa.
La decisione non interviene sul merito delle questioni urbanistiche oggi all'esame della giustizia penale né definisce in via generale i confini della nozione di ristrutturazione edilizia. Essa assume però rilievo sotto il profilo della responsabilità amministrativa, riaffermando un principio di carattere generale: non può essere affermata la colpa grave del funzionario quando questi abbia operato in un contesto normativo oggettivamente incerto, facendo applicazione di interpretazioni plausibili, coerenti con gli indirizzi amministrativi e con le prassi allora vigenti.
Si tratta di un principio destinato ad assumere rilievo anche oltre il caso Park Towers, poiché richiama l'esigenza che la responsabilità amministrativa venga valutata alla luce del contesto normativo esistente al momento dell'azione amministrativa e non sulla base di ricostruzioni interpretative maturate successivamente.