08 Maggio 2023

Le opere di urbanizzazione a scomputo nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Lo Studio Legale Belvedere Inzaghi & Partners

Lo Studio Legale Belvedere Inzaghi & Partners segnala che il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 conferma che le disposizioni sui contratti pubblici si applicano all’aggiudicazione degli appalti di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione o, in generale, di opere di interesse pubblico che il privato si impegna a realizzare, a propria cura e spesa, in relazione ad uno sviluppo immobiliare privato (cfr. articolo 13, comma 7 del Codice). La disciplina di dettaglio è contenuta all’Allegato I.12 del Codice, ma occorre richiamare anche l’articolo 2 dell’Allegato II.4 che esclude i privati tenuti all’applicazione del Codice dal sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Sotto il profilo temporale, il nuovo Codice interesserà le convenzioni urbanistiche stipulate dal 1° luglio 2023. Pertanto, agli appalti di opere pubbliche in convenzioni urbanistiche stipulate prima di questa data continueranno ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs n. 50/2016.
Anche nel nuovo Codice, per l’individuazione della procedura di aggiudicazione occorrerà considerare il valore complessivo di tutte le opere pubbliche previste dalla medesima convenzione urbanistica a carico del privato; nel caso di superamento della soglia di rilevanza europea (attualmente pari ad Euro 5.382.000 per i lavori), per l’affidamento di tutte le opere si seguiranno comunque le procedure europee, ove non ricorrano le condizioni della suddivisione in lotti di cui all’articolo 14, comma 11, del nuovo Codice.
Resta poi da capire se, nel caso di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ferma l’esclusione dall’ambito di applicazione del Codice delle opere primarie funzionali, sarà possibile continuare ad utilizzare le procedure semplificate contenute nell’articolo 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (il c.d. Decreto Semplificazioni) e confluite nell’articolo 50 del nuovo Codice, visto che la citata norma del Decreto Semplificazioni non sarà operativa dal 1° luglio 2023.
Al seguente link il testo della deliberazione n. 496/2023