28 Febbraio 2024

Nuovo Ddl rigenerazione urbana all'esame della Commissione Ambiente

Il disegno di legge “Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo” di iniziativa dei senatori Sironi, Patuanelli e Di Girolamo, presentato il 20 febbraio scorso, è stato assegnato il 22 febbraio alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente.

Il disegno di legge “Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo” di iniziativa dei senatori Sironi, Patuanelli e Di Girolamo, presentato il 20 febbraio scorso, è stato assegnato il 22 febbraio alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente. Come riportato nella relazione illustrativa la rigenerazione urbana, ponendosi come alternativa al consumo e all'impermeabilizzazione di nuovo suolo, si colloca tra quelle politiche di protezione dell'ambiente che, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, possono guidare l'intervento dello Stato nelle attività economiche pubbliche e private.
 
Pertanto, il ddl prevede all’art. 11 cheI comuni, singoli o associati, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'ISTAT, asseverato ai sensi di legge. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici sia privati, sfitti, non utilizzati, abbandonati o in degrado, specificandone le caratteristiche e le dimensioni. Il censimento rileva altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate, delle infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso », disponibile per il recupero o il riuso, nonché per l'aggiornamento dello stato del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo. Tali dati sono aggiornati ogni due anni”.
Dispone, altresì, al successivo art. 12) che “sono considerati abbandonati i beni inutilizzati o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni”. Inoltre, “I beni non utilizzati da più di dieci anni e che hanno perso la loro funzione sociale per colpa o dolo del proprietario sono definiti beni abbandonati, rientrano nel patrimonio pubblico dei comuni in cui si trovano e devono essere destinati a soddisfare l'interesse generale”.
Come misura di incentivazione “Ai comuni, in forma singola o associata, è riconosciuta una priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati”.
Inoltre, “Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana, i comuni possono prevedere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI)”.