27 Novembre 2024

Primo via libera per il Salva Milano
 

Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 172 sì e 41 no, alla proposta di legge recante disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia. Il provvedimento passa, ora, all’esame del Senato.

Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 172 sì e 41 no, alla proposta di legge recante disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia. Il provvedimento passa, ora, all’esame del Senato.
A favore, insieme alla maggioranza, hanno votato Partito democratico, Azione, Italia viva e Più Europa. Contro si sono schierati i gruppi di Movimento cinque stelle ed Alleanza verdi e sinistra. Il testo è composto da un unico articolo ed introduce misure finalizzate a risolvere il contrasto, generatosi nella giurisprudenza amministrativa, circa la corretta interpretazione dell’articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge urbanistica (legge numero 1150 del 1942), che individua i limiti di volumi e altezze delle costruzioni nell’ambito del territorio comunale, con l’interpretazione autentica della richiamata disposizione nonché di quelle, ad essa collegate. 
L’approvazione del ddl è stata accompagnata da una serie di polemiche. Guarda il video della discussione 
Nel corso dell’esame in commissione è stato approvato l’emendamento cosiddetto “Salva-Milano”, con l’obiettivo di dare una soluzione alla realizzazione di 150 progetti edilizi, tra cui quelli per grattacieli e torri, bloccati dalle indagini della Procura di Milano per presunti abusi edilizi. “L’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata – si legge nell’emendamento – non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze eccedenti l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall’amministrazione competente con provvedimento motivato, o comunque ove ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici e fermi restando l’osservanza della normativa tecnica per le costruzioni, nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria”.

I contenuti del ddl Salva Milano approvato dalla Camera

Il ddl chiarisce che negli ambiti edificati e urbanizzati l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria per l’edificazione di nuovi immobili su singoli lotti e per la sostituzione edilizia attraverso demolizione e ricostruzione con volumi e altezze maggiori di quelli consentiti dalla legge urbanistica del 1942 e degli edifici preesistenti e circostanti.
 
Il ddl spiega inoltre che a partire dall’entrata in vigore del Decreto “del Fare” (DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013, che ha consentito la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma) è considerata come ristrutturazione edilizia la totale o parziale demolizione e ricostruzione che porti alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.