10 Gennaio 2022

Pubblicata la delibera del Comune di Milano sull'art. 40bis

Comune di Milano

Lo Studio Legale Belvedere Inzaghi & Partners segnala l’intervenuta pubblicazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 20 dicembre 2021 che individua, ai sensi dell’art. 40 bis della LR n. 12/2005, gli immobili dismessi con criticità ricompresi nel territorio comunale milanese.

In sede di approvazione della delibera ex art. 40 bis, il Consiglio comunale ha recepito diversi emendamenti, tra i quali:



  1. l’inapplicabilità delle misure incentivanti dell’art. 40 bis per gli edifici già oggetto di opere di recupero avviate o in corso, oggetto di convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni attuative adottate o approvate, “ad eccezione degli immobili per i quali siano state avviate opere di bonifica, di “strip out” e di demolizione connesse ad interventi il cui progetto operativo è già stato approvato”;

  2.  l’inapplicabilità dei commi 5, 6 e 10 dell’art. 40 bis per gli Ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (“ADR”) - tessuti urbani compatti a cortina “ad eccezione dei casi in cui l’incremento volumetrico generi una cortina che non superi in altezza l’edificio più alto adiacente”;

  3. a fronte di interventi ex art. 40 bis, “comportanti l'insediamento di funzioni urbane private (con esclusione della realizzazione di servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale sociale)”, il Comune “valuterà, sotto un profilo giuridico e tecnico la rimodulazione dell'aumento del contributo di costruzione, connesso alla sola quota di incremento volumetrico, sulla base di una valutazione della quantificazione del valore economico prodotto dalla valorizzazione derivante dai medesimi interventi (art. 43 comma 2 quater della LR 12/2005)”;

  4.  “lo strumento per dare attuazione al recupero del patrimonio edilizio dismesso con criticità, quando superiore ai 2mila mq di SL, al ricorrere dei presupposti previsti nel vigente PGT è individuato in un titolo abilitativo accompagnato da convenzione”;

  5. sempre nell’ipotesi di recupero del patrimonio edilizio dismesso con criticità avente una SL superiore a 2.000 mq., l’erogazione in favore del Comune del “contributo straordinario, previa valutazione tecnico-giuridica, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.  Si raccomanda che sia comunque consentito che l'intero contributo straordinario venga assorbito, a scomputo, da opere urbanizzative pertinenti all'intervento, ritenute meritevoli dall'Amministrazione”;

  6.  per i fabbricati non individuati nella delibera consiliare, per i quali gli aventi titolo certifichino con perizia asseverata giurata il non uso dell’immobile, documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva, e la sussistenza di almeno uno degli aspetti di criticità, mediante prova documentale o anche fotografica, il Comune procederà “con l’aggiornamento dell’elenco degli immobili mediante ulteriore deliberazione consiliare con periodicità semestrale.


Infine, si evidenzia che nella relazione allegata alla deliberazione è stato indicato che a “seguito della presente deliberazione, agli immobili attualmente inseriti nella tav. R.10 “Carta del consumo di suolo” ritenuti individuabili ai sensi dell’art. 40 bis della LR n. 12/2005, per i quali si applica la presente disciplina, non trova più applicazione la disciplina di cui all’art. 11 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole e di conseguenza quella riferita ai commi dal 3 al 7 dell’art. 12 denominato “Recupero urbano e sicurezza pubblica” Aree ed edifici dismessi inedificati e in disuso” del Regolamento Edilizio” (Allegato 1, paragrafo 4).