02 Ottobre 2023
Rigenerazione urbana: avviata discussione in sede redigente in Commissione 8a del Senato
Mercoledì 27 settembre, la Commissione Ambiente e Lavori pubblici ha avviato la discussione congiunta, in sede redigente, dei ddl nn. 29 e 761 in materia di rigenerazione urbana. Ha riferito alla Commissione il senatore Rosso.
Il disegno di legge n. 29, già depositato nella XVIII legislatura (A. S. n. 1131), è finalizzato a favorire la rigenerazione urbana su aree e complessi edilizi caratterizzati da uno stato di degrado urbanistico, edilizio o socio-economico.
Il disegno di legge n. 761 mira a disciplinare princìpi, procedure e istituti, nel rispetto della funzione di indirizzo spettante allo Stato e delle competenze regionali, considerando sia le misure «straordinarie» del PNRR in materia di R.U.che il Piano nazionale di R. U.
Di seguito il resoconto della riunione.
(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) illustra i provvedimenti in esame, ricordando preliminarmente che, nella scorsa legislatura, la Commissione ambiente del Senato ha approfonditamente esaminato vari disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, presentati da numerosi Gruppi parlamentari, ma che l'esame non è giunto al termine a causa della fine anticipata della legislatura.
L'Atto Senato n. 29, del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto di uno dei disegni di legge esaminati nella scorsa legislatura: l'Atto Senato n. 1131 del senatore Ferrazzi.
L'Atto Senato n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, rielabora invece il contenuto del testo unificato predisposto dai relatori e adottato come testo base dalla Commissione ambiente il 9 novembre 2021, apportandovi varie modifiche.
In particolare, l'Atto Senato n. 29 si compone di 20 articoli, suddivisi in 9 Capi.
Nell'ambito del Capo I sono collocati gli articoli 1 e 2 che recano, rispettivamente, le finalità del disegno di legge e le definizioni.
Il Capo II individua i compiti dello Stato in materia di rigenerazione urbana.
L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana.
L'articolo 4 disciplina le modalità di adozione, i contenuti e le finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.
L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024 e fino al 2043. Le modalità di riparto delle risorse del Fondo sono disciplinate dall'articolo 6.
L'articolo 7 prevede che le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi regionali e provinciali, rispondenti alle finalità del Piano nazionale, siano dichiarate aree di interesse pubblico.
Il Capo III individua invece i compiti delle regioni e degli enti locali.
In particolare, l'articolo 8 elenca i compiti delle regioni e delle province autonome, mentre l'articolo 9 prevede che, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, le regioni e le province autonome pubblichino il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano adottato il Piano comunale di rigenerazione urbana, disciplinato dall'articolo 10.
L'articolo 11 reca misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici.
Il Capo IV concerne l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, disciplinata, in particolare, dall'articolo 12.
L'articolo 13 individua ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana, ad integrazione di quelle del Fondo.
Nel Capo V, l'articolo 14 reca una serie di semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, mentre l'articolo 15 sottopone le procedure e i contratti di cui al provvedimento in esame ai controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione.
Il Capo VI contiene il solo articolo 16 in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.
Il Capo VII contiene il solo articolo 17 recante incentivi fiscali.
Nell'ambito del Capo VIII, l'articolo 18 prevede l'obbligo per il consiglio comunale subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, di dare continuità ai programmi per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o alla revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato.
L'articolo 19 prevede l'adeguamento della legislazione regionale entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
Nell'ambito del Capo IX, l'articolo 20 prevede che i maggiori oneri siano coperti sul Fondo per le esigenze indifferibili, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
L'Atto Senato n. 761 si compone invece di 14 articoli, suddivisi in 3 Capi.
Nell'ambito del Capo I sono collocati gli articoli 1 e 2 che recano, rispettivamente, le finalità e gli obiettivi del disegno di legge e le definizioni.
Il Capo II - che contiene il solo articolo 3 - disciplina la governance della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
Il Capo III disciplina gli strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana.
L'articolo 4 è dedicato al Programma nazionale per la rigenerazione urbana, che include, da un lato, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana e, dall'altro, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal PNRR.
L'articolo 5 disciplina la programmazione comunale.
L'articolo 6 riguarda la qualità della progettazione e l'attuazione degli interventi.
L'articolo 7 disciplina gli interventi privati.
L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.
L'articolo 9 individua la destinazione dei proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi.
L'articolo 10 istituisce, nello stato di previsione del MIT, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036, destinati al finanziamento degli interventi ricompresi nei piani comunali di rigenerazione urbana.
L'articolo 11 reca una serie di incentivi economici e fiscali, a partire dall'aggiornamento delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al fine di favorire gli interventi di demolizione e ricostruzione (rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo) e gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione del programma comunale.
L'articolo 12 reca una serie di misure volte a semplificare gli interventi di rigenerazione urbana.
L'articolo 13 apporta alcune modifiche al Testo unico dell'edilizia.
L'articolo 14 prevede che agli oneri connessi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
La senatrice SIRONI (M5S) comunica di avere depositato un disegno di legge in materia di consumo del suolo, non ancora assegnato alla Commissione. Pur essendo cosciente del fatto che, alla luce dei precedenti, i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana e quelli in materia di consumo del suolo sono di norma valutati in maniera diversa in sede di assegnazione, ritiene che i due temi dovrebbero essere affrontati insieme.
Il PRESIDENTE osserva che la questione verrà valutata al momento dell'assegnazione del disegno di legge menzionato dalla senatrice Sironi, ma conferma che in passato i disegni di legge in materia di consumo del suolo non venivano assegnati alla sola Commissione competente per la gestione del territorio, ma anche a quella competente in materia di agricoltura. Se così fosse anche in questo caso, i due gruppi di disegni di legge non potrebbero essere abbinati.
La senatrice SIRONI (M5S) chiede se sia possibile individuare una soluzione al problema da lei posto.
Il PRESIDENTE osserva che forse la senatrice potrebbe valutare di estrapolare le parti del suo disegno di legge più direttamente attinenti alla rigenerazione urbana e riproporle nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo.
Il PRESIDENTE propone di fissare a domani, 28 settembre, alle ore 15, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire, ferma restando la possibilità di integrare eventualmente le liste ove ne emergesse la necessità.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
Il disegno di legge n. 29, già depositato nella XVIII legislatura (A. S. n. 1131), è finalizzato a favorire la rigenerazione urbana su aree e complessi edilizi caratterizzati da uno stato di degrado urbanistico, edilizio o socio-economico.
Il disegno di legge n. 761 mira a disciplinare princìpi, procedure e istituti, nel rispetto della funzione di indirizzo spettante allo Stato e delle competenze regionali, considerando sia le misure «straordinarie» del PNRR in materia di R.U.che il Piano nazionale di R. U.
Di seguito il resoconto della riunione.
(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) illustra i provvedimenti in esame, ricordando preliminarmente che, nella scorsa legislatura, la Commissione ambiente del Senato ha approfonditamente esaminato vari disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, presentati da numerosi Gruppi parlamentari, ma che l'esame non è giunto al termine a causa della fine anticipata della legislatura.
L'Atto Senato n. 29, del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto di uno dei disegni di legge esaminati nella scorsa legislatura: l'Atto Senato n. 1131 del senatore Ferrazzi.
L'Atto Senato n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, rielabora invece il contenuto del testo unificato predisposto dai relatori e adottato come testo base dalla Commissione ambiente il 9 novembre 2021, apportandovi varie modifiche.
In particolare, l'Atto Senato n. 29 si compone di 20 articoli, suddivisi in 9 Capi.
Nell'ambito del Capo I sono collocati gli articoli 1 e 2 che recano, rispettivamente, le finalità del disegno di legge e le definizioni.
Il Capo II individua i compiti dello Stato in materia di rigenerazione urbana.
L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana.
L'articolo 4 disciplina le modalità di adozione, i contenuti e le finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.
L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024 e fino al 2043. Le modalità di riparto delle risorse del Fondo sono disciplinate dall'articolo 6.
L'articolo 7 prevede che le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi regionali e provinciali, rispondenti alle finalità del Piano nazionale, siano dichiarate aree di interesse pubblico.
Il Capo III individua invece i compiti delle regioni e degli enti locali.
In particolare, l'articolo 8 elenca i compiti delle regioni e delle province autonome, mentre l'articolo 9 prevede che, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, le regioni e le province autonome pubblichino il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano adottato il Piano comunale di rigenerazione urbana, disciplinato dall'articolo 10.
L'articolo 11 reca misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici.
Il Capo IV concerne l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, disciplinata, in particolare, dall'articolo 12.
L'articolo 13 individua ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana, ad integrazione di quelle del Fondo.
Nel Capo V, l'articolo 14 reca una serie di semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, mentre l'articolo 15 sottopone le procedure e i contratti di cui al provvedimento in esame ai controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione.
Il Capo VI contiene il solo articolo 16 in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.
Il Capo VII contiene il solo articolo 17 recante incentivi fiscali.
Nell'ambito del Capo VIII, l'articolo 18 prevede l'obbligo per il consiglio comunale subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, di dare continuità ai programmi per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o alla revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato.
L'articolo 19 prevede l'adeguamento della legislazione regionale entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
Nell'ambito del Capo IX, l'articolo 20 prevede che i maggiori oneri siano coperti sul Fondo per le esigenze indifferibili, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
L'Atto Senato n. 761 si compone invece di 14 articoli, suddivisi in 3 Capi.
Nell'ambito del Capo I sono collocati gli articoli 1 e 2 che recano, rispettivamente, le finalità e gli obiettivi del disegno di legge e le definizioni.
Il Capo II - che contiene il solo articolo 3 - disciplina la governance della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
Il Capo III disciplina gli strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana.
L'articolo 4 è dedicato al Programma nazionale per la rigenerazione urbana, che include, da un lato, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana e, dall'altro, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal PNRR.
L'articolo 5 disciplina la programmazione comunale.
L'articolo 6 riguarda la qualità della progettazione e l'attuazione degli interventi.
L'articolo 7 disciplina gli interventi privati.
L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.
L'articolo 9 individua la destinazione dei proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi.
L'articolo 10 istituisce, nello stato di previsione del MIT, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036, destinati al finanziamento degli interventi ricompresi nei piani comunali di rigenerazione urbana.
L'articolo 11 reca una serie di incentivi economici e fiscali, a partire dall'aggiornamento delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al fine di favorire gli interventi di demolizione e ricostruzione (rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo) e gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione del programma comunale.
L'articolo 12 reca una serie di misure volte a semplificare gli interventi di rigenerazione urbana.
L'articolo 13 apporta alcune modifiche al Testo unico dell'edilizia.
L'articolo 14 prevede che agli oneri connessi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
La senatrice SIRONI (M5S) comunica di avere depositato un disegno di legge in materia di consumo del suolo, non ancora assegnato alla Commissione. Pur essendo cosciente del fatto che, alla luce dei precedenti, i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana e quelli in materia di consumo del suolo sono di norma valutati in maniera diversa in sede di assegnazione, ritiene che i due temi dovrebbero essere affrontati insieme.
Il PRESIDENTE osserva che la questione verrà valutata al momento dell'assegnazione del disegno di legge menzionato dalla senatrice Sironi, ma conferma che in passato i disegni di legge in materia di consumo del suolo non venivano assegnati alla sola Commissione competente per la gestione del territorio, ma anche a quella competente in materia di agricoltura. Se così fosse anche in questo caso, i due gruppi di disegni di legge non potrebbero essere abbinati.
La senatrice SIRONI (M5S) chiede se sia possibile individuare una soluzione al problema da lei posto.
Il PRESIDENTE osserva che forse la senatrice potrebbe valutare di estrapolare le parti del suo disegno di legge più direttamente attinenti alla rigenerazione urbana e riproporle nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo.
Il PRESIDENTE propone di fissare a domani, 28 settembre, alle ore 15, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire, ferma restando la possibilità di integrare eventualmente le liste ove ne emergesse la necessità.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.