09 Luglio 2026

Rigenerazione urbana e ristrutturazione edilizia: il TAR Lombardia privilegia una valutazione sostanziale dell'intervento

Sentenza n. 3495 del TAR Lombardia

Sentenza n. 3495 del 1° luglio del TAR Lombardia
 
Una nuova pronuncia del TAR Lombardia riafferma un principio che dovrebbe orientare ogni valutazione urbanistica: gli interventi di rigenerazione non possono essere giudicati esclusivamente sulla base di un approccio formale, ma devono essere valutati considerando la loro effettiva natura, gli obiettivi perseguiti e il risultato finale.
La sentenza trae origine dall'impugnazione, da parte di Savills Investment Management SGR S.p.A., del diniego del permesso di costruire relativo al progetto di riqualificazione del complesso immobiliare sito nel centro di Milano, compreso tra Via della Signora, Via Francesco Sforza, Via San Barnaba e Corso di Porta Vittoria, destinato prevalentemente a funzioni direzionali. L'Amministrazione comunale aveva ritenuto che le demolizioni previste, alcune modifiche plano-volumetriche e gli interventi di ricomposizione dell'organismo edilizio comportassero la perdita dell'identità del fabbricato esistente, qualificando l'intervento come nuova costruzione anziché come ristrutturazione edilizia.
Nel caso esaminato, il giudice ha riconosciuto che limitate demolizioni e ricostruzioni, finalizzate all'adeguamento funzionale e prestazionale dell'edificio, non alterano necessariamente l'identità dell'immobile né comportano la perdita dei suoi caratteri essenziali. Al contrario, tali interventi possono rappresentare lo strumento indispensabile per coniugare conservazione, sicurezza, sostenibilità ed efficientamento energetico. Il TAR afferma chiaramente che quando vi sia "sostanziale corrispondenza dell’edificio in progetto rispetto a quello attualmente esistente (neutralità dell’impatto sul territorio e unicità dell’edificio interessato dall’intervento), con limitate modifiche in termini di sagoma e di destinazione d’uso, non [si] determina alcuna variazione in ordine al carico urbanistico già prodotto dall’immobile oggetto di intervento", e quindi l'intervento si configura come ristrutturazione edilizia.
È un orientamento che va nella direzione auspicata da ASPESI: favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente attraverso un'interpretazione delle norme coerente con le esigenze della trasformazione urbana, evitando letture eccessivamente restrittive che rischiano di bloccare interventi di evidente interesse pubblico. Per questi interventi, anche su immobili più alti di 25 metri o con una densità fondiaria superiore ai 3 mc/mq, non può essere richiesto il piano di lottizzazione.