08 Luglio 2020

Risposte AdE agli interpelli su 'Applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare'

Agenzia delle Entrate

L’agevolazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, intende favorire i trasferimenti di "interi fabbricati", a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, e tali fabbricati devono essere alienati entro il termine di 10 anni per almeno il 75% del volume del fabbricato stesso. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 203 e n. 204 del 7 luglio 2020


 


La norma introdotta dal decreto Crescita intende agevolare, al fine di avviare un reale processo di rigenerazione urbana, i trasferimenti di "interi fabbricati", a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, e tali fabbricati, fermo restando tutte le altre condizioni poste dalla disposizione agevolativa, devono essere alienati entro il termine di dieci anni per almeno il 75 per cento del volume del fabbricato stesso. La norma prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna ove ricorrano le seguenti condizioni:


- l'acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;


- l'acquisto deve avere come oggetto un "intero fabbricato" indipendentemente dalla natura dello stesso.


Il soggetto che acquista l'intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:


- alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero,


- ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia. In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche "NZEB" ("Near Zero Energy Building"), "A" o "B";


- all'alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume dell'intero fabbricato.


Se non sono rispettate queste condizioni, in base alle quali è stata concessa l'agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l'applicazione della sanzione del 30% delle stesse imposte.


Immobili confluiti in un fondo immobiliare chiuso


Il fondo immobiliare, configura un patrimonio separato della società di gestione del risparmio la quale, nello svolgimento dell'attività di valorizzazione del predetto patrimonio immobiliare, non può, per espresso divieto, esercitare direttamente l'attività di costruzione di beni immobili e, pertanto, non può trovare applicazione la norma agevolativa contenuta nel decreto crescita.