30 Ottobre 2024

Roma Capitale: prime indicazioni per l’applicazione del Decreto Salva Casa
 

Lo Studio Belvedere & Partners segnala che con circolare Prot. QI/2024/0205723 del 21 ottobre 2024, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha fornito agli uffici dell’Amministrazione comunale le “prime indicazioni di massima circa l’interpretazione e l’applicazione del Decreto Salva Casa”.

Le indicazioni hanno ad oggetto alcune delle previsioni introdotte dal cd. “Decreto Salva Casa” (D.L. n. 69/2024, convertito mediante L. n. 105/2024) e, in particolare:
  • la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001;
  • la quantificazione delle oblazioni per i titoli in sanatoria di cui all’art. 36-bis, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001;
  • la portata delle previsioni derogatorie inerenti all’agibilità dei locali aventi altezza inferiore a m. 2,70 e degli alloggi aventi superficie inferiore a mq. 28, di cui all’art. 24, commi 5-bis e 5-ter del D.P.R. n. 380/2001.
Si segnala che, secondo quanto sostenuto nella circolare, anche a fronte del Decreto Salva Casa, le N.T.A. del P.R.G. vigente relative (i) ai mutamenti di destinazione d’uso ammissibili e (ii) agli obblighi di reperire aree per servizi in ragione dei mutamenti stessi sono fatte salve e restano pienamente applicabili. 
Nella circolare si afferma inoltre che, con l’entrata in vigore del Decreto Salva Casa “Nulla risulta variato rispetto a quanto dovuto per il Contributo di Costruzione (Oneri di Urbanizzazione primaria, Oneri di Urbanizzazione secondaria e Contributo afferente il costo di costruzione) e per l’eventuale Contributo Straordinario”. 
In merito alle nuove disposizioni inerenti all’agibilità, la circolare afferma che i locali che potranno beneficiare di dette previsioni devono comunque risultare già in precedenza realizzati legittimamente con le caratteristiche disciplinate dal Decreto Salva Casa (ad esempio, in quanto realizzati ante D.M. 05/07/1975), atteso che le nuove disposizioni non costituiscono una sanatoria. 
Al seguente link la circolare Prot. QI/2024/0205723 del 21/10/2024.