11 Novembre 2025

Roma - Circolare DAU: L.R. Lazio 7/2017. Art. 6 comma 1 sexies. Interventi di demolizione e ricostruzione in Zona Omogenea A. Indirizzi

Roma Capitale

Con Circolare del 10 novembre il Dipartimento Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha preso posizione sul tema della demoricostruzione, ai sensi della L.R. Lazio 7/2017, in zona A (“Città Storica” per il PRG di Roma).
Sostanzialmente viene chiarito che l’art. 6 comma 1, nel testo in vigore fino al 30 luglio - che prescriveva  che “per il perseguimento di una o più finalità di cui all’art. 1, previa acquisizione di idoneo titolo abitativo di cui al DPR 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente…” – confermato nella sua formulazione dalla LR 12/2025, non può rientrare tra le “previsioni legislative” di cui al DPR 380/2001 idonee a consentire anche in zona omogenea A interventi di demo-ricostruzione “con limiti meno stringenti” di quelli previsti dallo stesso DPR.
Conclude, poi, affermando che la lettura coordinata della normativa di riferimento e della giurisprudenza consolidatasi porta a concludere che in zona omogenea A gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia – fatte salve le previsioni contenute nelle NTA de PRG nei limiti stabiliti dalle specifiche normale per ogni componente della Città Storica – soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria
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