11 Novembre 2025
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Roma - Circolare DAU: L.R. Lazio 7/2017. Art. 6 comma 1 sexies. Interventi di demolizione e ricostruzione in Zona Omogenea A. Indirizzi
Roma Capitale
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Con Circolare del 10 novembre il Dipartimento Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha preso posizione sul tema della demoricostruzione, ai sensi della L.R. Lazio 7/2017, in zona A (“Città Storica” per il PRG di Roma). Sostanzialmente viene chiarito che l’art. 6 comma 1, nel testo in vigore fino al 30 luglio - che prescriveva che “per il perseguimento di una o più finalità di cui all’art. 1, previa acquisizione di idoneo titolo abitativo di cui al DPR 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente…” – confermato nella sua formulazione dalla LR 12/2025, non può rientrare tra le “previsioni legislative” di cui al DPR 380/2001 idonee a consentire anche in zona omogenea A interventi di demo-ricostruzione “con limiti meno stringenti” di quelli previsti dallo stesso DPR. Conclude, poi, affermando che la lettura coordinata della normativa di riferimento e della giurisprudenza consolidatasi porta a concludere che in zona omogenea A gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia – fatte salve le previsioni contenute nelle NTA de PRG nei limiti stabiliti dalle specifiche normale per ogni componente della Città Storica – soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria |

