23 Dicembre 2020

Separazione delle attivita' immobiliari ai fini Iva

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 608 del 18 dicembre con cui è tornata ad occuparsi della separazione facoltativa delle attività immobiliari ai fini Iva, ribadendo che la formulazione letterale dell’art. 36 terzo comma del DPR 633/72 presuppone un criterio di separazione basato non solo sul regime Iva (esenzione o imponibilità) applicato all’operazione, ma anche sulla categoria catastale del fabbricato (abitativo o diverso dall’abitativo).


Istante è una Sgr che gestisce un fondo i cui immobili sono concessi in locazione in regime di imponibilità Iva per opzione ex art. 10, comma 1, n. 8 del DPR 633/72 e che, volendo effettuare un acquisto in esenzione di immobili strumentali per un secondo portafoglio da locare in regime di esenzione pone il quesito di come poter evitare gli effetti negativi del pro rata e della rettifica della detrazione da variazione del pro rata stesso superiore a 10 punti percentuali ipotizzando la facoltà di effettuare la separazione ai fini Iva dell’attività di locazione degli immobili del primo portafoglio (strumentali in regime di imponibilità) da quelli del secondo (strumentali in regime di esenzione).


L’Agenzia ritiene che l’opzione per la separazione debba presupporre attività distinte e autonome e che il riferimento ai codici Ateco non sia esaustivo ribadendo, pertanto, i limiti della separazione facoltativa nel settore immobiliare. L’Agenzia stabilisce quindi con una interpretazione molto letterale della norma che l’istante dovrà quindi subire l’applicazione del pro rata impendendo di fatto al settore immobiliare di applicare i contenuti delle direttive Iva contenute nella circolare 19/2018 volta proprio ad eliminare gli effetti distorsivi del meccanismo