25 Novembre 2020

Sismabonus, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 558 del 23 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate è  intervenuta su una serie di domande poste dall’istante in materia di sismabonus e più precisamente:



  • se gli acquirenti delle 6 villette a schiera, costruite entro il 31 dicembre 2021, ma vendute nei 18 mesi successivi (come previsto dalla norma), possano beneficiare del sismabonus acquistinella versione “potenziata” al 110% dal comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio;

  • se venga riconosciuto il concetto di variazione volumetrica, cui fa riferimento la norma, nella costruzione di villette a schiera facenti parte di un progetto costruttivo unitario;

  • se spetti la detrazione autonomasul costo di costruzione del garage;


Per quanto riguarda la prima questione, l’Agenzia conviene sull’applicabilità nel caso di specie della detrazione del 110% per i soggetti che procederanno all’acquisto delle villette a schiera realizzate a seguito della demolizione dell’edificio esistente e della successiva opera di ricostruzione.


Viene però evidenziato come, alla luce della natura “temporanea” della disciplina del sismabonus, prevedendo l’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 che l’agevolazione si applichi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, non è sufficiente che i lavori vengano completati entro il 31 dicembre 2021, ma è invece necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro tale data.


Relativamente alla questione dell’incremento volumetrico, viene evidenziato come la disposizione preveda l’agevolabilità anche dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio che determini un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, evidentemente a condizione che le disposizioni normative urbanistiche in vigore lo consentano, ma nel contempo si sottolinea come la qualificazione dell’opera edilizia spetti al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia.


Interessante poi l’indicazione relativa alla detrazione per la realizzazione del box auto, che l’istante vorrebbe autonoma.


L’Agenzia sottolinea come, anche in relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico, l’articolo 16-bis del Tuir costituisca il quadro normativo di riferimento, in virtù del richiamo alla disposizione operato da parte dell’articolo 16 del D.L. 63/2013non costituiscono dunque una nuova categoria di opere agevolabili.


La detrazione del sismabonus acquisti deve essere conseguentemente calcolata nel limite massimo di spesa di euro 96.000 € sul prezzo, risultante dall’atto di compravendita, riferito all’immobile principale e alla pertinenza unitariamente, anche se le due unità sono accatastate separatamente.