10 Marzo 2021

Superbonus, come funziona per gli edifici collabenti

Agenzia delle Entrate

Con la risposta 161/2021, l’Agenzia delle Entrate è tornata sulle detrazioni maggiorate per gli interventi realizzati sugli immobili in stato di abbandono.


L’Agenzia ha spiegato che, come affermato già nella circolare 19/E/2020, le detrazioni spettano anche per gli interventi realizzati sugli immobili classificati nella categoria catastale F/2 in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti.
 
La circolare 19/E fornisce una guida per la dichiarazione dei redditi 2019 e dà quindi indicazioni relative all’Ecobonus dal momento che il Superbonus non aveva fatto ancora la sua comparsa. A proposito dell’Ecobonus, la circolare afferma che per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs. 192/2005 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.
 
Si tratta di princìpi che, spiega l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta, valgono anche ai fini del Superbonus. La Legge di Bilancio 2021 ha previsto che possono ottenere il Superbonus gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
 
Dopo un confronto con l’Enea, l’Agenzia ritiene che, per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, l'Istante è esonerato dal produrre l'APE iniziale.