18 Novembre 2020

Titoli edilizi, permessi e Scia (anche scaduti) prorogati fino alla fine dell'emergenza Covid

Varie

Un emendamento al Dl 125/2020 estende la validità di certificati e autorizzazioni fino al 31 gennaio 2020


Arriva a sorpresa una nuova proroga per i permessi edilizi, anche scaduti. A introdurla un emendamento approvato dal Senato al decreto Covid (Dl 125/2020) in fase di conversione da parte del Parlamento. Il provvedimento, licenziato da Palazzo Madama, è ora all'esame della Commissione Affari sociali della Camera e dovrebbe arrivare in Aula venerdì 20 novembre.


La novità è contenuta nell'articolo 3-bis, introdotto dal Senato al decreto da convertire entro il 6 dicembre. La misura stabilisce la proroga generalizzata degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (con l'esclusione del Durc),andando a ritoccare la data riportata nel decreto Cura Italia (Dl 18/2020, art. 103, comma 2) , primo provvedimento in cui era apparsa una proroga di questo tipo. Quel decreto prorogava la validità di tutti gli attestati e permessi comunque denominati (a condizione che fossero in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020) per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.


Sostituendo la data dello scorso 31 luglio con la fine dello stato di emergenza, l'emendamento attua una proroga di tutti i permessi, sia per quelli in essere che per quelli scaduti tra il primo agosto scorso e la data di entrata in vigore del Dl Covid.


Viene infatti introdotta una clausola (il nuovo comma 2-sexies all'art. 103) che stabilisce che, oltre agli atti in essere, anche gli atti scaduti tra il primo agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 125, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi e soggetti alla nuova disciplina di proroga dettata dall'emendamento. Cioè «conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza», stabilito al prossimo 31 gennaio.


La proroga riguarda anche la Scia, le segnalazioni certificate di agibilità, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, le autorizzazioni paesaggistiche e quelle ambientali, oltre al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.


L'unica eccezione prevista è per i documenti unici di regolarità contributiva, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria prevista dal Dm Lavoro del 30 gennaio 2015. Sempre in materia di Durc, l'emendamento lascia inalterato quanto previsto dall'ultimo decreto Semplificazioni (Dl 76/2020, articolo 8 , comma 10) . Come spiega il dossier della Camera, questo significa che «la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva», già stabilita dal decreto Cura Italia «non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il Durc - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76».


 


Facile immaginare che l'emendamento con la nuova proroga finisca per creare più di qualche problema di interpretazione nei confronti delle imprese e soprattutto delle amministrazioni chiamate a gestire la validità dei certificati, in particolare di quelli già scaduti. Non è un caso che, durante il passaggio in commissione, la norma sia stata contestata dal ministero della Giustizia che ha dato parere contrario all'emendamento, proprio perché facendo rivivere provvedimenti ormai scaduti rischia di creare problemi sul piano applicativo.


 


A determinate condizioni, anche gli immobili non residenziali possono accedere al Superbonus 110%. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, che con la risposta 538/2020 ha spiegato anche come evitare la sovrapposizione degli interventi, nel caso in cui sullo stesso immobile vengano realizzati interventi agevolabili con diverse detrazioni, e come calcolare lo stato di avanzamento lavori (SAL) per poter optare dello sconto in fattura o della cessione del credito.


 


Nel caso esaminato, il proprietario di una unità immobiliare, accatastata al Catasto Fabbricati in categoria C/2 ‘Magazzini e locali di deposito’ e in precedenza utilizzata come stalla, intendeva realizzare lavori di ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza antisismica per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato di aver affrontato un caso simile con la Circolare 19/E/2020, con cui ha spiegato che è possibile ottenere la detrazione per i lavori realizzati su un fienile che, solo dopo i lavori, otterrà il cambio di destinazione d’uso da agricolo ad abitativo. La condizione per accedere alla detrazione è che dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comporteranno il cambio di destinazione d'uso. Secondo l’Agenzia, lo stesso principio può essere applicato agli interventi antisismici a patto che il cambio di destinazione d’uso, verso una categoria catastale ammessa al beneficio, risulti dai permessi necessari alla realizzazione dei lavori.