20 Febbraio 2019

Tutela acquirenti immobili da costruire

Gazzetta

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 n. 38, S.O. n. 6, il Codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12/1/2019). Gli artt. articoli 385-386-387-388-389 del D.Lgs. 14/2019 apportano modifiche al D.Lgs. 122/2005, in materia di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, rafforzando il sistema di garanzie e prevedendo in particolare:


- La fideiussione potrà essere rilasciato SOLO da banche e assicurazioni con un modello standard - e non più da intermediari finanziari - e potrà essere riscossa anche nel caso in cui il costruttore non consegni la polizza postuma decennale.


- Il preliminare di compravendita dell’immobile da costruire o in costruzione mediante dovrà essere stipulato mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico (con relativa trascrizione ed intervento del notaio). Nel preliminare andranno indicati gli estremi della fideiussione e attestata la sua conformità al modello standard


- Nell'atto di trasferimento dell'immobile andranno indicati gli estremi della polizza postuma decennale (e la conformità al modello standard)


- Qualora non venga consegnata, al momento del rogito, la polizza postuma decennale su iniziativa del promissario acquirente potrà essere dichiarata la nullità del contratto preliminare


La normativa riguarderà i contratti relativi ad immobili da costruire con titolo abilitativo richiesto o presentato dal 16 marzo 2019. Da questa data decorrono i 90 giorni (termine non perentorio) per l’adozione attraverso Decreti interni e ministeriali dei modelli standard di fideiussione polizza assicurativa decennale.


 Scarica lo stralcio del Decreto Legislativo14/2019