13 Novembre 2024
Variazioni essenziali e recupero sottotetti: la nuova legge della Regione Piemonte
Variazioni essenziali e recupero sottotetti: la nuova legge della Regione Piemonte
(fonte Lavoripubblici.it)
È già in vigore la L.R. Piemonte 7 novembre 2024, n. 25, "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo') e alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)", che ha modificato alcune disposizioni esistenti in materia di riuso del suolo e sulla riqualificazione degli edifici.
Nel dettaglio, la L.R. n. 25/2024 modifica:
Variazioni essenziali
Viene modificato l’art. 6 della L.R. n. 19/1999, riguardante la determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato. Nel dettaglio vengono sostituite le lettere a), b) e c) del comma1, specificando che costuiscono variazioni essenziali:
Per quanto riguarda la L.R. n. 16/2018, viene sostituita la lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 2 disponendo che per edificio legittimo si intende un immobile o unità immobiliare il cui stato legittimo è stabilito ai sensi dell’articolo 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.
In rifermento al recupero dei sottotetti, in attuazione di quanto previsto all’articolo 2-bis, comma 1-quater del d.P.R. n. 380/2001, il recupero del sottotetto è consentito:
Al seguente link la tabella di raffronto tra vecchio e nuovo testo elaborata da ANCE
Nel dettaglio, la L.R. n. 25/2024 modifica:
- la L.R. n. 19/1999 (“Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")
- la L.R. n. 16/2018, “Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana”.
Variazioni essenziali
Viene modificato l’art. 6 della L.R. n. 19/1999, riguardante la determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato. Nel dettaglio vengono sostituite le lettere a), b) e c) del comma1, specificando che costuiscono variazioni essenziali:
- a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977;
- b) aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell’entità di cui al comma 2, in relazione al progetto approvato;
- c) variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato.".
- la lettera c-bis, “mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d’intervento di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001”.
- La lettera e-bis) “variazioni al progetto approvato che comportino un’opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione o la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile.".
Per quanto riguarda la L.R. n. 16/2018, viene sostituita la lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 2 disponendo che per edificio legittimo si intende un immobile o unità immobiliare il cui stato legittimo è stabilito ai sensi dell’articolo 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.
In rifermento al recupero dei sottotetti, in attuazione di quanto previsto all’articolo 2-bis, comma 1-quater del d.P.R. n. 380/2001, il recupero del sottotetto è consentito:
- purché esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023;
- in coerenza con le destinazioni d’uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente;
- nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari richiesti dalle relative norme di settore;
- senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico e all'adeguamento sismico.
Al seguente link la tabella di raffronto tra vecchio e nuovo testo elaborata da ANCE